Sez. 5, Sentenza n. 9059 del 02/05/2005 (Rv. 580712 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso avverso diniego di rimborso di somme erroneamente versate - Centri di servizio - Qualità di parte processuale - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario ed in ipotesi di ricorso avverso il diniego di rimborso di somme erroneamente versate dal contribuente, l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che "sono parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'Ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso". Pertanto, il centro di servizio è in linea generale privo di legittimazione in relazione ad atti ad esso ascrivibili, spettando la legittimazione sostanziale del rapporto tributario all'Ufficio delle entrate titolare dello stesso, e ciò ancorché, nel quadro delle modalità relative alla proposizione dei ricorsi, possa ricuperarsi, in virtù del richiamo di cui all'art. 20, terzo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (che fa salvo quanto disposto dall'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 in materia di centri di servizio), la legittimazione processuale di tali centri esclusivamente nei ricorsi contro il ruolo, formato dal centro di servizio ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 787 del 1980, e nei ricorsi contro i provvedimenti di rimborso contenenti errori o duplicazioni addebitabili al centro di servizio (art. 10, ottavo comma, del d.P.R. n. 787 del 1980).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 3 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)