Sez. 5, Sentenza n. 8206 del 31/03/2008 (Rv. 602693 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso avverso il ruolo emesso ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 787 del 1980 - Presentazione - Modalità - Fondamento - Mancato invio dell'originale al centro di servizio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo formato ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, è proposto inviando preventivamente l'originale al centro di servizio e depositando un altro esemplare nella segreteria della commissione tributaria. L'invio dell'originale ha una funzione meramente deflattiva del contenzioso, e non anche di tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza dell'ammissibilità del ricorso, tempestivamente notificato all'Ufficio, pur in mancanza di tale adempimento preventivo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 42 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 7, DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)