Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 23/04/1981 (Rv. 413175 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La facolta di disporre il riesame - al fine di chiarire la loro deposizione - di testimoni gia interrogati puo essere dal giudice esercitata anche di ufficio, sia in primo che in secondo grado, ed il mancato Esercizio di essa e censurabile in Sede di legittimita quando si risolva in un vizio di motivazione della sentenza. (V 1319/76, mass n 380003; (V 1238/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)