Sez. 2, Sentenza n. 5302 del 19/12/1996 Cc. (dep. 28/02/1997) Rv. 207136 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Provvedimento del giudice che dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti al giudice ritenuto competente - Abnormità - Ragioni.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
Deve considerarsi abnorme, e quindi immediatamente ricorribile per cassazione, la pronuncia con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 cod. proc. pen., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; tale decisione, infatti, si pone per il suo contenuto al di fuori dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente a norma dell'art. 51 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)