diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8784 del 08/10/1996 (Rv. 499980 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri - Punto di invalidità - Scelta del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499980-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

La scelta del giudice di liquidare il danno biologico con il criterio del valore medio del punto di invalidità non è censurabile in cassazione, se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti dalla giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)