Sez. 3, Sentenza n. 8784 del 08/10/1996 (Rv. 499980 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri - Punto di invalidità - Scelta del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
La scelta del giudice di liquidare il danno biologico con il criterio del valore medio del punto di invalidità non è censurabile in cassazione, se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti dalla giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)