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Sez. 3, Sentenza n. 11532 del 16/11/1998 (Rv. 520723 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere - Liquidazione del danno biologico - Criteri - Principi di cui all'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 conv. nella legge n. 37 del 1977 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520723-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il giudice non può procedere alla liquidazione del danno biologico secondo i principi di cui all'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, conv. nella legge n. 37 del 1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore, al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ma deve fondarsi sul criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 cod. civ., considerando le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. Il giudice può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. Consegue che costituisce criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché la sentenza sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento medio del punto alla peculiarità del caso.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)