Sez. 3, Sentenza n. 4255 del 13/04/1995 (Rv. 491806 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno alla salute - Nozione - Valutazione - Criteri - Liquidazione equitativa con assunzione a parametro del cosiddetto punto di invalidità - Validità - Scelta relativa del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella valutazione del danno alla salute - il quale si riferisce alla salute come bene in sè, indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo - mentre è irrilevante la capacità personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invalidità, determinato sulla base del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al dieci per cento (cosiddetto micro invalidità), aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo ecc.), e che ottiene l'importo da liquidare moltiplicando il valore così raggiunto per il grado di invalidità accertato in concreto. La scelta del giudice di merito di liquidare il danno alla salute con il criterio sopra esposto non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti nella giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)