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Sez. 4, Sentenza n. 37432 del 09/05/2003 Ud. (dep. 02/10/2003) Rv. 225988 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Presenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225988-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, la condotta omissiva è stata condizione "necessaria" dell'evento che, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di causalità tra l'omissione, da parte dei responsabili del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, dei controlli mirati alla prevenzione del rischio derivante dalla cronica esposizione all'amianto da parte dei lavoratori, e la morte o le lesioni verificatesi per questi ultimi come effetto di tale esposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)