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Sez. 1, Sentenza n. 54119 del 14/06/2017 Cc. (dep. 30/11/2017) Rv. 271543 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione personali - Accertamento della pericolosità attuale per ogni categoria di soggetti destinatari della proposta - Inscrizione del proposto nelle categorie tipizzate - Necessità.
Stato
decisa il 2017-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271543-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

In tema di misure di prevenzione, l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati. (In motivazione, la Corte ha affermato che il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, come previsto in via generale dall'art. 203 cod. pen., ma presuppone la precedente inscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, richiedendo, pertanto, l'accertamento di tale specifica inclinazione del soggetto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)