Sez. 2, Sentenza n. 8921 del 31/01/2017 Cc. (dep. 23/02/2017) Rv. 269555 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Condannato per il reato di associazione di tipo mafioso - Lasso di tempo intercorso tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di pericolosità - Valutazione della pericolosità attuale - Necessità - Indici rivelatori - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, è onere del giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. (Conf. Sez. 3, n. 8922 del 31/01/2017, non mass.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)