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Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 09/03/1984 (Rv. 433718 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433718-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., deve non soltanto essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione. Il relativo apprezzamento del giudice del merito non è sindacabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici e da errori di diritto. (V 5591/82, mass n 423333; (V 3388/82, mass n 421365; (V 6109/81, mass n 416908).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)