Sez. 2, Sentenza n. 6109 del 18/11/1981 (Rv. 416908 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
A norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. la sentenza è l'effetto di un errore di fatto quando tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia emessa esiste un rapporto di causalità tale che, una volta eliminato l'errore, cada il presupposto o uno dei presupposti su cui si basa la pronuncia stessa. La erronea percezione della realtà integrante l'errore di fatto deducibile come causa di revocazione ricorre solo quando il giudice sia incorso in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile a causa della quale abbia affermato o supposto l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli Atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi Atti o documenti risulti accertato e sempre che il fatto medesimo non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. (Conf 5386/79, mass n 401973; (Conf 1297/77, mass n 384992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)