Sez. 2, Sentenza n. 5591 del 26/10/1982 (Rv. 423333 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
L'errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consiste in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, ovvero a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile, sempre che tale svista si profili come un presupposto essenziale, se non unico, della decisione e si presenti con i caratteri della evidenza, dell'obiettività e della rilevabilità immediata. (V 4377/82, mass n 422360; (V 3388/82, mass n 421365; (V 2614/82, mass n 420465; (V 6109/81, mass n 416908).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)