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Sez. 2, Sentenza n. 5591 del 26/10/1982 (Rv. 423333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consiste in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, ovvero a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile, sempre che tale svista si profili come un presupposto essenziale, se non unico, della decisione e si presenti con i caratteri della evidenza, dell'obiettività e della rilevabilità immediata. (V 4377/82, mass n 422360; (V 3388/82, mass n 421365; (V 2614/82, mass n 420465; (V 6109/81, mass n 416908).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)