Sez. 5, Sentenza n. 43 del 16/11/2005 Cc. (dep. 03/01/2006) Rv. 233060 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Ordinanza del tribunale del riesame - Composizione del collegio quale giudice del rinvio - Incompatibilità dei magistrati che abbiano deliberato il provvedimento annullato - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di un'ordinanza pronunziata dal Tribunale costituito ex art. 309 cod. proc. pen., non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato ad operare quale giudice di rinvio, come si evince dal disposto dell'art. 623 lett. a) cod. proc. pen. che prevede che, in ipotesi di annullamento di un'ordinanza, gli atti siano trasmessi allo stesso giudice che l'ha pronunciata ed, inoltre, dalla natura del procedimento incidentale de libertate, che non comporta un accertamento sul merito della contestazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)