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Sez. 2, Sentenza n. 1990 del 14/03/1985 (Rv. 439901 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - TARIFFA PROFESSIONALE - QUALIFICAZIONE DI UN PROGETTO COME PARZIALMENTE ESECUTIVO - INAMMISSIBILITÀ - PROGETTO DI MASSIMA E PROGETTO ESECUTIVO - CONFIGURABILITÀ IN VIA ESCLUSIVA - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439901-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - TARIFFA PROFESSIONALE - QUALIFICAZIONE DI UN PROGETTO COME PARZIALMENTE ESECUTIVO - INAMMISSIBILITÀ - PROGETTO DI MASSIMA E PROGETTO ESECUTIVO - CONFIGURABILITÀ IN VIA ESCLUSIVA - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e quello di massima, per cui il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma, procedendo alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità e facendo ricorso, ove necessario, al criterio della prevalenza, deve qualificarlo "di massima" se esso esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell'opera nel momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superino gli stretti limiti del progetto di massima; ovvero "esecutivo", se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera, con tutti i dati gli elementi necessari alla sua corretta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune e manchi di qualche particolare attinente alla esecuzione dell'opera. (Conf 1784/83, mass n 426636).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)