Sez. 5, Sentenza n. 2489 del 13/12/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 158011 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA IN SEDE DI MERITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA IN SEDE DI MERITO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Non costituisce motivo di nullità della sentenza l'omessa applicazione di indulto da parte del giudice di merito, in quanto tale beneficio si applica di regola in Sede esecutiva. Nè il potere di applicare l'indulto, senza rinvio al giudice dell'esecuzione, spetta alla Corte di Cassazione, essendo tale compito ad essa demandato solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilità del beneficio, ma non anche quando, come nella specie, abbia semplicemente omesso di pronunciarsi al riguardo, con ciò ritenendo di dovere rimettere la relativa decisione al giudice dell'esecuzione. (Conf mass n 152300; (Conf mass n 151690; (Conf mass n 151489 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)