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Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 09/06/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162584 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO CON LA SENTENZA DI CONDANNA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - OMESSA STATUIZIONE SULLA APPLICAZIONE DEL CONDONO - CENSURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162584-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO CON LA SENTENZA DI CONDANNA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - OMESSA STATUIZIONE SULLA APPLICAZIONE DEL CONDONO - CENSURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

È censurabile in Cassazione soltanto la concessione oppure il diniego dell'indulto, e non l'omessa statuizione sulla sua applicazione, in quanto l'imputato è legittimato a chiedere in Sede di esecuzione l'applicazione del beneficio, oppure la correzione di eventuali errori nella sua applicazione, avendo l'applicazione dell'indulto con la sentenza di condanna carattere provvisorio ed essendo condizionata alla totale revisione della situazione del condannato, da verificarsi in Sede di esecuzione della pena. (Conf mass n 160350; (Conf mass n 159396; (Conf mass n 158011).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)