Sez. 3, Sentenza n. 5299 del 17/03/1999 Ud. (dep. 26/04/1999) Rv. 213246 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni in zona sismica - Violazione delle norme tecniche - Natura permanente del reato - Individuazione del momento di cessazione della permanenza - Completamento della costruzione illegittima - Sufficienza - Sussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
La contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche stabilite dai decreti attuativi della legge concernente le costruzioni in zone antisismiche (art. 3 e 20 della L. 2 febbraio 1974 n.64) ha natura permanente in quanto la condotta antigiuridica si protrae nel tempo e può sempre cessare per volontà dell'agente. La cessazione della permanenza si identifica nell'esaurimento dell'attività edilizia ovvero con il completamento della costruzione illegittima.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)