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Sez. 3, Sentenza n. 5299 del 17/03/1999 Ud. (dep. 26/04/1999) Rv. 213246 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni in zona sismica - Violazione delle norme tecniche - Natura permanente del reato - Individuazione del momento di cessazione della permanenza - Completamento della costruzione illegittima - Sufficienza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213246-01

EDILIZIA - IN GENERE

La contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche stabilite dai decreti attuativi della legge concernente le costruzioni in zone antisismiche (art. 3 e 20 della L. 2 febbraio 1974 n.64) ha natura permanente in quanto la condotta antigiuridica si protrae nel tempo e può sempre cessare per volontà dell'agente. La cessazione della permanenza si identifica nell'esaurimento dell'attività edilizia ovvero con il completamento della costruzione illegittima.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)