Sez. 3, Sentenza n. 2530 del 07/02/2006 (Rv. 586559 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA | Esonero della garanzia del locatore ex art. 1585, secondo comma, cod. civ. - Condizioni - Risoluzione consensuale del rapporto di locazione per gravi molestie - Ammissibilità - Azione del locatore contro il terzo molestatore ex art. 2043 cod. civ. - Legittimità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA
Anche se è vero, in base al secondo comma dell'art. 1585 cod. civ., che il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie di fatto di terzi, a fronte delle quali lo stesso conduttore può agire in nome proprio contro il terzo, occorre precisare che detta norma disciplina i rapporti tra il locatore ed il conduttore e che la facoltà dello stesso conduttore di agire personalmente contro il terzo, non essendo certo un suo obbligo, non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica. Sulla scorta di tale presupposto ed in forza del principio (anche costituzionale) della libertà economica, di cui agli artt. 41 Cost. e 1321, 1322 e 1372 cod. civ., le parti di un rapporto di locazione abitativa possono risolvere il rapporto consensualmente, in caso di gravi molestie arrecate da un terzo al conduttore e tali da pregiudicare il normale godimento dell'immobile, sussistendo, in tale ipotesi, la legittimazione del locatore ad agire in giudizio contro il terzo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)