Sez. 1, Sentenza n. 8005 del 08/08/1990 (Rv. 468673 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - MOLESTIE DI DIRITTO - NOZIONE - SPOSSESSAMENTO DEL LOCATARIO - MOLESTIA DI FATTO - AZIONE DIRETTA DEL LOCATARIO CONTRO L'AUTORE DEL FATTO ILLECITO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - MOLESTIE DI DIRITTO - NOZIONE - SPOSSESSAMENTO DEL LOCATARIO - MOLESTIA DI FATTO - AZIONE DIRETTA DEL LOCATARIO CONTRO L'AUTORE DEL FATTO ILLECITO.*
La molestia di diritto, per la quale l'art. 1585 primo comma cod. civ. stabilisce l'Obbligo di garanzia del concedente, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compia Atti di Esercizio della relativa pretesa, così implicando perdita o menomazione del godimento. Pertanto, nell'ipotesi di materiale impossessamento con condotta illecita, ancorché motivata con la pretesa titolarità del diritto di far uso del bene, si è al di fuori di detta previsione, e ricorre la molestia di fatto, per la quale il locatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 1585 cod. civ., ha Azione diretta contro l'autore dell'illecito. (V 7609/87, mass n 455527; (V 5450/85, mass n 442653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)