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Sez. 3, Sentenza n. 15170 del 10/10/2003 (Rv. 567401 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA | Risoluzione consensuale del rapporto di locazione per gravi molestie - Ammissibilità - Azione del locatore contro il terzo molestatore ex art.2043 - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567401-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA

In forza del principio (anche costituzionale) della libertà economica di cui agli artt.41 della Carta fondamentale, e 1321, 1322, 1372 del cod. civ., le parti di un rapporto di locazione abitativa possono risolvere il rapporto stesso, consensualmente, in caso di gravi molestie (nella specie, lancio di un secchio d'acqua frammista a nauseabondi elementi evacuati dal cane) arrecate da un terzo al conduttore, e tali da pregiudicare il normale godimento dell'immobile, sussistendo, in tal caso, la legittimazione del locatore ad agire in giudizio contro il terzo ai sensi dell'art.2043 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)