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Sez. 1, Sentenza n. 3941 del 06/05/1997 (Rv. 504103 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Sopravvenienza dell'art. 3 comma sessantacinquesimo legge n. 662 del 1996 nel giudizio di legittimità concernente la quantificazione dell'indennità - Applicabilità - Liquidazione nel giudizio di rinvio, di indennità inferiore a quella della sentenza cassata - In caso di impugnazione proveniente (anche) dall'ente pubblico - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504103-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In materia di criteri per la liquidazione del danno riveniente da occupazione acquisitiva di suoli, lo "jus superveniens" (nella specie l'art. 3 comma 65 legge n. 662 del 1996) è applicabile nel corso del giudizio di legittimità non solo quando appartenga alla materia in contesa la ricerca del criterio legale del risarcimento, ma anche quando si contesti soltanto la quantificazione dell'indennità in concreto liquidata, dovendosi intendere per contestazione anche quella posta per il tramite della deduzione di vizi di motivazione. Per effetto dell'applicazione dello "jus superveniens" il giudice del rinvio potrà pervenire anche alla liquidazione di una indennità inferiore a quella prevista dalla sentenza cassata, se l'impugnazione provenga (anche) dall'Ente pubblico, verificandosi la preclusione processuale impeditiva di una "reformatio in peius" unicamente quando l'impugnazione provenga dal solo soggetto passivo dell'occupazione acquisitiva.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)