Sez. 1, Sentenza n. 2542 del 07/03/1998 (Rv. 513451 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Determinazione - Criteri - Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Ricorso per Cassazione notificato in data successiva all'entrata in vigore della norma predetta e privo di censure relative alla mancata applicazione della nuova disciplina da parte del giudice di merito - Applicabilità dello "ius superveniens" - Esclusione - Contestuale richiesta di risarcimento da occupazione illegittima contenuta nel ricorso - Innovazione legislativa di cui all'art. 3 comma sessantacinquesimo della legge 662/96 e relativa vigenza in epoca successiva alla notifica del ricorso - Applicazione dello "ius superveniens" - Legittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Il principio secondo il quale la esistenza dello "ius superveniens" è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio trova applicazione, in sede di legittimità, solo in caso di sopravvenienza della nuova disciplina rispetto alla data di proposizione del ricorso per cassazione, e non, invece, nel caso in cui essa sia intervenuta prima della notifica del gravame e senza che, in esso, siano formulate specifiche censure in ordine al contrasto delle norme di diritto applicate dai giudici di merito con la nuova regolamentazione del rapporto in contestazione. Ne consegue che, in tema di liquidazione dell'indennità di occupazione, l'applicabilità dei criteri dettati dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992 sarà esclusa tutte le volte in cui il ricorso per cassazione risulti notificato successivamente all'entrata in vigore della detta legge e non contenga alcuna, specifica censura relativa alla mancata applicazione della nuova disciplina in sede di merito, mentre, per converso, sarà applicabile l'innovazione legislativa di cui all'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 662 del 1996 (se la sua entrata in vigore dovesse risultare successiva alla notifica del detto ricorso) qualora l'atto di impugnazione in sede di legittimità contenga una esplicita doglianza relativamente al capo della sentenza che abbia statuito in tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima, non potendo dirsi formato, sulla questione, alcun giudicato interno.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)