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Sez. 3, Sentenza n. 10996 del 14/07/2003 (Rv. 565546 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | "Reformatio in peius" nei confronti della parte impugnante ed in mancanza di impugnazione incidentale - Inammissibilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565546-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può, quindi, dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima. Peraltro, il limite del divieto della "reformatio in peius", cui è tenuto il giudice del rinvio, va commisurato solo al risultato ultimo cui concretamente approda la sua pronuncia (che non può sostituire alla somma liquidata nella sentenza cassata per lo specifico capo, una somma inferiore), ma non agli elementi di calcolo utilizzati per giungere a tale risultato finale, per cui, fermo il limite della somma complessiva, il giudice di rinvio ben può valutare detrazioni che non siano state valutate dalla sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)