Sez. 3, Sentenza n. 10784 del 29/10/1993 (Rv. 484132 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Immobile ad uso non abitativo - Rilascio - Periodo di detenzione dal provvedimento di rilascio o dalla scadenza del contratto al pagamento effettivo o all'offerta reale dell'indennità di avviamento - Detenzione illegittima - Configurabilità - Esclusione - Danno per ritardata restituzione - Risarcimento - Inammissibilità.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui sia stato disposto il rilascio, sino a quando non venga corrisposta l'indennità di avviamento di cui all'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392 o ne sia stata effettuata l'offerta reale, il conduttore ha diritto di mantenere la detenzione dell'immobile e di continuarne il godimento secondo contratto. Ciò comporta il venir meno della mora nella riconsegna del locale, e, conseguentemente, dell'obbligo ex art. 1591 cod. civ. di corrispondere a titolo di risarcimento - per il periodo di detenzione dal provvedimento di rilascio o dalla scadenza del contratto al pagamento effettivo o all'offerta reale dell'indennità di avviamento - un compenso superiore al canone stabilito nel risolto contratto locativo, non sussistendo la detenzione illegittima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)