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Sez. 3, Sentenza n. 6132 del 01/06/1995 (Rv. 492606 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE | Detenzione dell'immobile dal provvedimento di rilascio o dalla scadenza del contratto al pagamento effettivo o all'offerta reale dell'indennità - Detenzione legittima - Risarcimento del danno al locatore per ritardata restituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492606-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui sia stato disposto il rilascio, sino a quando non venga corrisposta l'indennità di avviamento di cui all'art. 69 legge n. 392/78 o ne sia stata effettuata l'offerta reale, il conduttore ha il diritto di mantenere la detenzione dell'immobile e di continuare nel godimento secondo contratto. Ciò comporta il venir meno della mora nella riconsegna del locale, e conseguentemente, dell'obbligo ex art. 1591 cod. civ. di corrispondere a titolo di risarcimento - per il periodo di detenzione dal provvedimento di rilascio o dalla scadenza del contratto al pagamento effettivo o all'offerta reale dell'indennità di avviamento - un compenso superiore al canone stabilito nel risolto contratto locativo, non sussistendo la detenzione illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)