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Sez. 3, Sentenza n. 11761 del 06/08/2002 (Rv. 556695 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE | Mancato pagamento della indennità di avviamento - Diritto di ritenzione del conduttore - Mora del conduttore - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556695-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE

In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo dei quali sia stato disposto il rilascio, sino a quando non venga corrisposta l'indennità di avviamento di cui all'art. 69 della legge n.392 del 1978 o ne sia stata effettuata l'offerta reale, il conduttore ha il diritto di ritenere la cosa locata.In tale situazione, se il rifiuto del pagamento è ingiustificato, o se l'offerta di pagamento non è adeguata, il conduttore che esercita la ritenzione non può essere considerato in mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)