Sez. 1, Sentenza n. 9214 del 01/09/1995 (Rv. 493836 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Debito e credito I.V.A. di società controllante e società controllata - Compensazione parziale e richiesta di rimborso della eccedenza di credito - Garanzia - Prestazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
Nell'ipotesi di compensazione parziale tra debito e credito IVA di società controllante e di società controllata e di richiesta di rimborso dell'eccedenza di credito, ai sensi del D.M. 12 dicembre 1979, occorre che le garanzie di cui all'art. 38-bis, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, richiamato dall'art. 6 del d.m. citato, siano prestate contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale, che contiene la richiesta di avvalersi della facoltà di compensazione, e non entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, atteso che l'art. 38-bis prescrive che le garanzie debbono essere prestate prima dell'esecuzione del rimborso e che, in caso di compensazione, gli effetti del rimborso si verificano nel momento in cui è presentata la dichiarazione annuale.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 2 CORTE COST., DM Finanze 13/12/1979 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)