Sez. 1, Sentenza n. 5047 del 05/04/2001 (Rv. 545588 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Errore determinato da ignoranza del precetto - Rilevanza - Portata - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
L'applicazione nella materia dell'illecito amministrativo disciplinata dalla legge n. 689 del 1981 dell'art. 5 cod. pen., nell'interpretazione che di tale norma è stata data dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto, richiede l'attenta valutazione dell'atteggiamento assunto dal trasgressore in ordine ai suoi doveri d'informazione delle leggi che riguardano il comportamento da seguire nella particolare circostanza, cosicché deve escludersi se non risulti che il soggetto si sia attivato per sciogliere il dubbio che invoca a giustificazione della mancata osservanza della legge (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dubbio sull'esistenza del divieto di transito, in strada chiusa al traffico iscritta nel libro fondiario come bene pubblico, possa essere invocato a giustificazione della mancata osservanza del divieto solo se risulti che il trasgressore si è attivato per scioglierlo).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1891 num. 689 art. 3, Legge Prov. Bolzano 08/05/1990 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)