diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8180 del 04/07/1992 (Rv. 478026 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo | Precetto - Ignoranza inevitabile - Colpa - Esclusione - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1992-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478026-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo

All'illecito amministrativo disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 è applicabile il principio di buona fede (che esclude la colpa), espresso in materia penale dal nuovo testo dell'art. 5 cod. pen. risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 364 del 24 marzo 1988 che ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità; ne consegue che l'ignoranza inevitabile del precetto di una norma che configura un illecito amministrativo priva la violazione dell'elemento soggettivo della colpa, richiesto dall'art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981, quando si fondi su un elemento positivo idoneo a determinare un errore scusabile, in quanto non ovviabile dall' interessato con l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)