Sez. 2, Sentenza n. 1224 del 05/09/1970 (Rv. 346864 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PROPOSIZIONE DI AZIONI GIUDIZIARIE FUORI DAI LIMITI DELLE NORMALI ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITA - AZIONI REALI A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - PROPONIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PROPOSIZIONE DI AZIONI GIUDIZIARIE FUORI DAI LIMITI DELLE NORMALI ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITA - AZIONI REALI A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - PROPONIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - ESCLUSIONE.*
In base agli artt 1130 e 1131 cod civ, la legittimazione processuale attiva dell'amministratore di un condominio e ridotta, potendo egli promuovere liti contro condomini o terzi nei limiti delle sue normali attribuzioni, stabilite dalla legge o dal regolamento interno di condominio, cosicche, fuori di detti limiti, e necessaria, per adire il giudice, l'autorizzazione dell'assemblea, presa con la maggioranza prescritta dall'art 1136, commi secondo e quarto, o il mandato espresso dei condomini. Nel caso in cui vengano promosse azioni reali a difesa della proprieta comune, queste possono essere legittimamente promosse anche da un solo condomino, non ricorrendo un caso di litisconsorzio necessario ma non dall'amministratore, se non sia stato autorizzato dai condomini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)