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Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 23/03/1995 (Rv. 491341 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI | Interpretazione estensiva - Configurabilità - Gravi difetti di costruzione riguardanti l'intero l'edificio condominiale ed i singoli appartamenti - Azione ex art. 1669 cod. civ. - Legittimazione attiva dell'amministratore - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491341-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI

L'art. 1130 n. 4 cod. civ. che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa od a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Rientra, pertanto, nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 l'azione dell'art. 1669 cod. civ. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione fra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)