Sez. 2, Sentenza n. 3751 del 06/11/1975 (Rv. 377953 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DALL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PASSIVA - INERENZA DELLE AZIONI PROPOSTE 'ALLE PARTI COMUNÌ DELL'EDIFICIO - 'PARTI COMUNÌ - NOZIONE - INTERESSE COMUNE DEI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - PRESUPPOSTO DELLA LEGITTIMAZIONE - INTERESSE INDIVIDUALE DI UN SINGOLO CONDOMINO OVVERO DI UN TERZO - PRESUPPOSTO DELLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DALL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PASSIVA - INERENZA DELLE AZIONI PROPOSTE 'ALLE PARTI COMUNÌ DELL'EDIFICIO - 'PARTI COMUNÌ - NOZIONE - INTERESSE COMUNE DEI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - PRESUPPOSTO DELLA LEGITTIMAZIONE - INTERESSE INDIVIDUALE DI UN SINGOLO CONDOMINO OVVERO DI UN TERZO - PRESUPPOSTO DELLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il limite della legittimazione processuale passiva dello amministratore del condominio, costituito, a norma dell'art 1131 cod civ, dall'inerenza delle azioni proposte 'alle parti comunì dell'edificio deve essere inteso in senso estensivo, cosi da comprendere nel concetto di 'parti comunì, da un lato, tutte le parti materiali, comunque destinate all'uso comune dei condomini, anche se appartenenti in proprieta esclusiva ad un solo condomino o ad un terzo e sin'anche se ubicate all'esterno dello stabile condominiale e, dall'altro, tutti i vari rapporti giuridici che sorgano dalla esistenza delle dette parti comuni, attenendo alla organizzazione, all'amministrazione del condominio ed al regime dei servizi comuni. Ne consegue che la legittimazione passiva ad processum dell'amministratore ricorre ogni qual volta sia in gioco l'interesse comune dei partecipanti alla comunione e, cioe, un interesse che costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l'interesse individuale di un singolo condomino, ovvero di un terzo estraneo alla comunione. (V 3908/74, mass n 372467; 1401/68, mass n 333032; (V 2055/67, mass nn 329137, 329138; 474/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)