Sez. 2, Sentenza n. 145 del 19/01/1985 (Rv. 438351 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INERENZA DELLE AZIONI PROPOSTE "ALLE PARTI COMUNI" DELL'EDIFICIO - NOZIONE - DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE - SUFFICIENZA - UBICAZIONE ALL'ESTERNO DELLO STABILE CONDOMINIALE - IRRILEVANZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INERENZA DELLE AZIONI PROPOSTE "ALLE PARTI COMUNI" DELL'EDIFICIO - NOZIONE - DESTINAZIONE ALL'USO COMUNE - SUFFICIENZA - UBICAZIONE ALL'ESTERNO DELLO STABILE CONDOMINIALE - IRRILEVANZA.*
Il limite della legittimazione processuale passiva dello amministratore del condominio (nonché dei cosiddetti complessi residenziali ad esso assimilabili per la destinazione all'uso e servizio comune dei beni di edifici contigui), costituito, a norma dell'art. 1131 cod. civ., dall'inerenza delle azioni proposte alle parti comuni dell'edificio, deve essere inteso in senso estensivo, così da comprendere nel concetto di parti comuni tutte le parti materiali comunque destinate all'uso comune dei condomini, anche se ubicate all'esterno dello stabile condominiale. Ne consegue che la legittimazione passiva ad processum dello amministratore ricorre ogni qual volta sia in gioco l'interesse comune dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l'interesse individuale di un singolo condomino, ovvero di un terzo estraneo alla comunione. (V 1028/84, mass n 433199; (V 1337/83, mass n 426138; (V 2091/82, mass n 419956; (V 4479/81, mass n 415186; (V 3403/81, mass n 413989; (V 590/80, mass n 403970; (V 537/78, mass n 389841; (V 1238/76, mass n 379933; (V 3908/74, mass n 372467; (V 1401/68, mass n 333032; (V 2055/67, mass nn 329137 e 329138; (V 474/61; (Conf 3751/75, mass n 377953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)