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Sez. 2, Sentenza n. 13210 del 05/06/2006 (Rv. 590286 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Convalida del provvedimento opposto - Applicazione del principio di soccombenza - Compensazione delle spese - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590286-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica l'art. 91 del codice di rito in tema di condanna alle spese anche in caso di convalida da parte del giudice adito del provvedimento opposto, e, quindi, è anche ammissibile la compensazione delle stesse ex art. 92 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)