Sez. 1, Sentenza n. 16846 del 25/08/2004 (Rv. 576219 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore - Convalida dell'ordinanza ingiunzione - Relativo provvedimento - Presupposti - Motivazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, a seguito delle sentenze Corte Costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995, le quali hanno dichiarato la illegittimità dell'art. 23, comma quinto, della predetta legge, rispettivamente nelle parti in cui prevede che il Giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, sia tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risulti dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'amministrazione che aveva irrogato la sanzione abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23, l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, dell'opponente o del suo procuratore, la indicazione, almeno implicita, dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981, nonché la motivazione in ordine alla infondatezza dell'opposizione alla stregua dell'esame di tali documenti, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)