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Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 16/03/2005 (Rv. 579949 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore - Convalida dell'ordinanza ingiunzione - Relativo provvedimento - Presupposti - Motivazione.
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579949-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base ai dettami della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 23, comma quinto, della predetta legge, nella parte in cui prevede che il giudice convalidi il provvedimento opposto in caso di assenza ingiustificata dell'opponente (o del suo procuratore) alla prima udienza "anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente" (sent. n. 534 del 1990) nonché "quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23" (sent. n. 507 del 1993), l'emanazione dell'ordinanza di convalida è subordinata alla duplice condizione della mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore e della non fondatezza dell'opposizione, da valutarsi peraltro in relazione ai motivi del ricorso dai quali è delimitato l'oggetto del giudizio di opposizione. Ne consegue l'obbligo del giudice di motivare in ordine ad entrambi gli indicati presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione, valga a soddisfare siffatto obbligo un generico richiamo alla "non evidente illegittimità" del provvedimento opposto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)