Sez. 3, Ordinanza n. 12793 del 09/07/2004 (Rv. 575617 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Aggiudicazione - Versamento del prezzo nei successivi tre giorni - Omissione - Istanza diretta ad ottenere la decadenza dall'aggiudicazione - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Natura - Sentenza - Esclusione - Ricorso ex art. 111, Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
Nella esecuzione esattoriale, secondo la disciplina stabilita dal d.P.R. n. 602 del 1973, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la domanda diretta a ottenere la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine di tre giorni dalla aggiudicazione ha natura ordinatoria, in quanto adottato su di una istanza volta a provocare da parte dello stesso giudice l'esercizio dei poteri che gli spettano e che sono ordinati a dirigere e far proseguire il processo e, pertanto, non avendo natura di sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, Cost., ma può essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)