Sez. U, Sentenza n. 494 del 22/07/1999 (Rv. 528857 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO | Conversione del pignoramento - Ammissibilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Differimento della data dell'incanto in relazione alla domanda di conversione - Potere del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO
Nell'esecuzione esattoriale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 45 e seguenti del d.P.R. n. 602 del 1973, è ammissibile la conversione del pignoramento e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nelle attribuzioni del pretore quale giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il coordinamento tra lo svolgimento del subprocedimento di conversione e quello di esecuzione forzata; i suddetti provvedimenti non possono tuttavia interferire sul corso dell'esecuzione esattoriale e non possono perciò consistere nel differimento della data dell'incanto stabilita dell'esattore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)