Sez. 5, Sentenza n. 18818 del 30/08/2006 (Rv. 593845 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE | Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione - Termine - Omissione - Conseguenze - Presunzione di cessione - Operatività.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni variazione degli elementi che connotano l'attività d'impresa, come indicati nella denunzia di inizio dell'attività (ivi compreso il luogo di esercizio: secondo comma, n. 4), deve essere dichiarato entro trenta giorni all'ufficio IVA competente; in mancanza della denunzia di variazione, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività, così come la modificazione di ogni altro elemento indicato nella denunzia, è inopponibile all'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che la presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dall'art. 53, primo comma, opera con riferimento al luogo di esercizio dell'attività originariamente denunziato, quand'anche si tratti di locali di pertinenza del contribuente, se l'inerenza di questi ultimi all'esercizio dell'impresa non sia stata formalmente dichiarata nei modi e nei termini stabiliti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)