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Sez. 3, Sentenza n. 7073 del 29/11/1986 (Rv. 449153 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UN SOLO COMPROPRIETARIO - AZIONE DI RILASCIO - ESPERIMENTO DA PARTE DI ALTRO CONDOMINO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449153-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI UN SOLO COMPROPRIETARIO - AZIONE DI RILASCIO - ESPERIMENTO DA PARTE DI ALTRO CONDOMINO - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo ad immobile oggetto di comunione, il principio della concorrenza, in assenza di prova contraria, di pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, fondato sulla presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri, comporta che, come la stipulazione del contratto locatizio può essere curata dal singolo condomino, così il singolo condomino, ancorché diverso da quello che ha stipulato il contratto, è legittimato, nella presunzione iuris tantum di consenso degli altri, ad agire per il rilascio del bene comune, secondo la previsione dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392. (Conf 1814/84, mass n 433884; (Conf 3248/81, mass n 413826; (Conf 1093/80, mass n 404568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)