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Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 16/05/1981 (Rv. 413826 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE IN COMPROPRIETA - AZIONE DI NECESSITA DI UNO DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413826-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - IMMOBILE IN COMPROPRIETA - AZIONE DI NECESSITA DI UNO DEI CONDOMINI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*

Il condominio dell'immobile locato con contratto soggetto a proroga legale e legittimato ad agire, col consenso degli altri condomini - da considerare presunto fino a prova contraria - contro il conduttore, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile comune, facendo cessare il regime di proroga legale del contratto di locazione per urgente ed improrogabile necessita, nei casi previsti dalla legge. Nè ricorre, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che imponga la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. (Conf 1093/80, mass n 404568; (Conf 581/79, mass n 396713; (Conf 3949/77, mass n 387647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)