Sez. 3, Sentenza n. 1814 del 16/03/1984 (Rv. 433884 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IMMOBILE IN COMUNIONE - VOLONTÀ DI RECEDERE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEI LOCATORI-COMUNISTI - AMMISSIBILITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMUNISTI - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IMMOBILE IN COMUNIONE - VOLONTÀ DI RECEDERE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DA PARTE DI UNO SOLO DEI LOCATORI-COMUNISTI - AMMISSIBILITÀ - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMUNISTI - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad immobile oggetto di comunione, il principio della concorrenza, in assenza di prova contraria, di pari poteri gestori in tutti i comproprietari, dovendosi presumere che ognuno di essi operi con il consenso degli altri, comporta che, come la stipulazione del contratto locatizio può essere curata dal singolo condomino, così il singolo condomino, ancorché diverso da quello che ha stipulato il contratto, è legittimato, nella presunzione "iuris tantum" di consenso degli altri, sia ad agire per il rilascio del bene comune, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, sia, a maggior ragione, a manifestare prima di detta Azione, secondo la previsione dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la volontà di recedere dal contratto. (V 3248/81, mass n 413826; (V 1093/80, mass n 404568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)