Sez. 5, Sentenza n. 33656 del 20/04/2005 Ud. (dep. 14/09/2005) Rv. 232335 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Espressioni offensive contenute in due note indirizzate alla Commissione provinciale di conciliazione, ex art. 410 cod. proc. civ., contenenti denuncia di "mobbing" - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in due note inviate, dalla lavoratrice, alla Commissione provinciale di conciliazione prevista dall'art. 410 cod. proc. civ., in quanto l'attività svolta dinanzi a detta Commissione - cui è demandato dalla legge il compito di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro - costituisce un'attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria, posto che deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro; inoltre la Commmissione in questione è organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attività si svolge dinanzi ad una autorità amministrativa; infine, le suddette espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta di "mobbing" del datore di lavoro, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia ed hanno rilevanza funzionale per l'accoglimento della domanda per la quale si è richiesto l'intervento della Commissione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)