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Sez. 5, Sentenza n. 7000 del 03/12/2001 Ud. (dep. 21/02/2002) Rv. 221388 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Offese contenute nell'atto di citazione - Sussistenza della scriminante - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221388-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE

In tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art.598 cod.pen.(in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria) costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod.pen.(esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, benché esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima della instaurazione del procedimento; ciò in quanto tutti gli atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, anche se precedenti l'apertura del procedimento, devono esser ricondotti al principio della immunità giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)