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Sez. 5, Sentenza n. 9071 del 07/02/2008 Ud. (dep. 28/02/2008) Rv. 239124 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Espressioni offensive contenute in un ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale, in funzione di presidente del comitato per la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen..
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239124-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE

In tema di diffamazione, è applicabile l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - qualora le espressioni offensive siano contenute in un ricorso presentato al Presidente del Tribunale, in funzione di presidente del comitato per la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici, in quanto tale comitato è un organo pubblico avente giurisdizione disciplinare, con la conseguenza che nel relativo procedimento l'autore dello scritto riveste la qualità di parte; tuttavia, occorre anche, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata. (Nella specie, la Corte ha rilevato che l'accertamento del nesso tra le offese e l'oggetto della contesa dipende da un giudizio di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)