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Sez. 5, Sentenza n. 9493 del 22/04/2009 (Rv. 607957 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Relata di notifica - Mancanza - Effetti - Inesistenza della notifica - Esclusione - Mera irregolarità - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607957-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982 - comporta, non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse.

Riferimenti normativi: Legge Cost. 20/11/1982 num. 890 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)