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Sez. L, Sentenza n. 1294 del 02/03/1982 (Rv. 419170 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO AD UN LAVORATORE SUBORDINATO - RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PRIMA ESERCITATE - NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419170-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO AD UN LAVORATORE SUBORDINATO - RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PRIMA ESERCITATE - NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - NECESSITÀ.*

In tema di pensione d'Invalidità, quando, a norma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, si deve valutare la residua capacità di guadagno dell'assicurato, anche con riferimento ad attività diverse da quelle da lui prima esercitate, purché confacenti alle sue attitudini, non è possibile riferirsi ad attività nuove che esulino dall'ambito del lavoro subordinato, con la conseguenza che la capacità di guadagno prevista dalla norma suddetta deve essere rapportata ad un'attività di lavoro subordinato, come tale retribuita, e non già ad un'attività di lavoro esplicata in proprio (come quella di coltivatore diretto), senza alcun vincolo di subordinazione. (V 6348/79, mass n 403080; (V 490/77, mass n 384040; (V 527/72, mass n 356524).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)