Sez. 1, Sentenza n. 3305 del 27/10/1972 (Rv. 361129 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 261 DEL 1953 - FINANZIAMENTI AD IMPRESE COMMERCIALI OD INDUSTRIALI - GARANZIA - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA OBIETTIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE DEL CREDITO - NECESSITA - INDAGINI DEL GIUDICE - CRITERI - OGGETTO - ECCEDENZA DEL CREDITO CEDUTO - CLAUSOLA ESCLUSIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONE - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 261 DEL 1953 - FINANZIAMENTI AD IMPRESE COMMERCIALI OD INDUSTRIALI - GARANZIA - CESSIONE DI CREDITI VERSO LA PA - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA OBIETTIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE DEL CREDITO - NECESSITA - INDAGINI DEL GIUDICE - CRITERI - OGGETTO - ECCEDENZA DEL CREDITO CEDUTO - CLAUSOLA ESCLUSIVA DI ULTERIORE UTILIZZAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Per fruire dell'aliquota di imposta di registro di maggior favore (zero venticinque per cento) di cui all'art 1, lettera C della legge 4 aprile 1953, n 261, occorre che l'atto di cessione di annualita o contributi governativi e di enti pubblici o di crediti verso pubbliche amministrazioni a garanzia di finanziamenti, concessi da aziende di credito a ditte industriali e commerciali in relazione a crediti derivanti dall'esecuzione di opere e forniture pubbliche, sia concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle determinate e previste nell'atto stesso (criterio oggettivo). Pertanto, e sufficiente la obiettiva possibilita di un ampliamento a nuove operazioni a sottrarre l'atto all'applicazione della aliquota di maggior favore, indipendentemente dagli effetti pratici, apparentemente ed effettivamente perseguiti dalle parti. Ai fini di detto accertamento, l'indagine del giudice di merito deve in conformita al disposto dell'art 8 della legge di registro, essere, volta a ricercare non gia la comune intenzione dei contraenti, bensi quale sia oggettivamente il potenziale valore strumentale dell'atto, onde escludere che le sue clausole, considerate individualmente o nel loro complesso, siano capaci di aprire un varco attraverso il quale possa, nel corso del suo svolgimento deviare dalla sua originaria ed apparente destinazione ed allargarsi a nuove operazioni, che si avvantaggerebbero indebitamente del trattamento tributario di favore. E percio che, in caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione, occorre che l'atto contenga Disposizioni limitative, atte ad escludere la possibilita di destinare i crediti a scopo diverso da quello della Estinzione del finanziamento. (Conf sulla prima parte, 760'71, mass n 350579; (Conf sulla seconda parte, 2633'70, mass n 349040).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)