Sez. 1, Sentenza n. 71 del 10/01/1974 (Rv. 367597 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO VERSO LA PA A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA RIDOTTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - REVOCABILITA DEL FINANZIAMENTO ED UTILIZZABILITA DELLA CESSIONE PER ALTRE OPERE AZIONI - BENEFICIO FISCALE - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO VERSO LA PA A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - BENEFICIO DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA RIDOTTA - SPETTANZA - CONDIZIONI - REVOCABILITA DEL FINANZIAMENTO ED UTILIZZABILITA DELLA CESSIONE PER ALTRE OPERE AZIONI - BENEFICIO FISCALE - INAPPLICABILITA.*
In tema di finanziamento garantito da cessione di crediti vantati dal mutuatario verso pubbliche amministrazioni, le agevolazioni fiscali previste dagli artt 1 e 2 della legge 4 aprile 1953 n 261 non spettano nel caso in cui sia prevista la facolta del mutuante di revocare il finanziamento ed utilizzare la cessione per altre operazioni, anche di compensazione, ne nel caso in cui, esistendo una notevole sproporzione fra l'importo del finanziamento e quello della cessione, manchino clausole limitative tali da escludere che l'eccedenza venga utilizzata, senza un nuovo accordo, per operazioni diverse. (Conf 3305'72, mass n 361129; 2531'72, mass nn 360032 e 360033; (Conf 2006'71, mass n 352628).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)